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espritlibre.baPosted: 30/7/2010, 19:58
ECCO COSA CAMBIA DAL 1° AGOSTO 2010

Giro di vite su chi "tarocca"le minicar per farle andare oltre i 45 Km/h, obbligo di lenti sulle due ruote e sale a 200 euro il tetto oltre il quale è possibile rateizzare le multe per chi ha redditi sotto i 10.628,16 euro. E' sceso a 61 articoli il ddl sulla sicurezza stradale, approvato definitivamente oggi dal Senato. La pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» è prevista per fine settimana. Tra le novità introdotte, spicca l'entrata in vigore immediata delle norme sull'alcol zero per i neopatentati e i conducenti professionali. Gli ultraottantenni, poi, potranno avere il rinnovo della patente solo dopo una visita medica specialistica biennale.

Cancellata, invece,la norma che consentiva la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali in mancanza di appositi parcheggi, se non recavano intralcio ai pedoni e disabili. Disco roso anche alla possibilità di trasportare i bambini (tra i 5 e i 12 anni) con soggiolino sui motocicli e all'obbligo di caschetto per i conducenti di bici con meno di 14 anni.

Si riducono a 90 giorni (dagli attuali 150) i tempi di notifica delle multe e per chi commette infrazioni diventa sempre più difficile riacquistare i punti persi: per riottenerne 6 (9, per chi ha una patente professionale) sarà infatti necessario una prova d'esame. Riscritta la normativa sugli etilometri nei locali e sugli "happy hours" e dal 2011-2012, nelle scuole si studierà una nuova materia: la sicurezza stradale.

Ecco, comunque, l'abc completo, di tutte le novità in arrivo, che modificano 80 articoli del codice della strada.

Accertamenti medici per il rilascio della patente (articolo 23, commi da 1 a 5). Si interviene sulla disciplina relativa ai requisiti fisici e psichici per il coneguimento della patente di guida. Al primo rilascio della patente, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di alcol o droghe (alcoltest e drug test). Identica certificazione è richiesta al rinnovo per i conducenti professionali. Sono compresi nell'obbligo anche i patentini filoviari. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi e analoga certificazione va presentata anche in caso di revisione. In caso, invece, di guida in stato di ebbrezza, il prefetto potrà richiedere la visita medica. Gli accertamenti sanitari per il conseguimento della patente possono essere effettuati da personale medico militare, anche in quiescenza, e dai medici abilitati, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni, a patto di aver svolto tale attività negli ultimi 10 anni o di aver fatto parte delle commissioni medico locali per almeno 5 anni.



Agevolazioni fiscali per disabili (articolo 61). Soppressa la norma che prevedeva agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli fino a 3.000 centimetri cubici (finora i benefici spettavano fino a 2.800). L'onere previsto era di 1,2 milioni di euro nel 2010 e 3 milioni a decorrere dal 2011.


Alcol e droga alla guida (articolo 34). Arriva una vera e propria stretta per chi entra in macchina dopo aver alzato il gomito o assunto qualche pasticca di troppo. Per chi viene trovato con tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione amministrativa va da 500 a 2mila euro. Se si provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5, la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha provocato un incidente. Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro. Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni. Dovrà essere, sempre, perfettamente "sobrio", altrimenti paga fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo. Alcol zero, pure, per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se vengono "beccati", le sanzioni raddoppiano. Salta invece la norma che se la guida in stato di ebbrezza avviene dopo le ore 22 e prima delle ore 7, fa scattare l'aumento di un terzo delle sanzioni. Pene severe poi se si guida dopo aver assunto droga: multa fino a 6mila euro, arresto minimo di 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni. Se si provoca un incidente, scatta anche la revoca della patente. Tutte queste novità entrano in vigore subito.

Aree di servizio, vietata di notte la vendita di alcolici (articolo 54). Nelle aree di servizio autostradali è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche dalle 22 alle 6. La violazione delle norme è punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 7mila euro. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 7: il mancato rispetto della norma è punito con una sanzione da 3.500 a 10.500 euro. Se nel biennio viene reiterata una di queste violazioni il prefetto dispone la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alcolici e superalcolici per 30 giorni.


Attività professionali sicure (articoli 51 e 52). Previsto che per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada di persone e cose debba essere prodotta una certificazione con cui si esclude che l'interessato faccia uso di alcol e stupefacenti. Si stabilisce, poi, che in caso di incidenti mortali o con lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, sia immediatamente disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. Viene soppressa, invece, la norma che prevedeva che servissero almeno 21 anni per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale accelerato. Attualmente, quindi, il limite resta fissato in 18 anni. Il Senato ha poi introdotto una disposizione che prevede che può conseguire la patente di guida italiana il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno.


Attraversamento dei pedoni (articolo 35). In assenza di agenti o semafori i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. Devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i conducenti che si inoltrano in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta il divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente le intersezioni e il divieto di attraversare piazze e larghi al di fuori delle strisce pedonali.


Autotrasportatori (articoli 31 e 39). Riviste le sanzioni per i conducenti alla guida di autoveicoli per il trasporto di persone o cose che superano la durata dei periodi di guida prescritti o non osservano le disposizioni sul riposo giornaliero. Riscritta la normativa alla luce dei regolamenti Ue. Tra le novità in arrivo più cura nella tenuta (ed esibizione) dei registi e delle copie dell'orario di servizio e dei documenti di viaggio per trasporti professionali. Inoltre, il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti (o non rispetta i periodi di riposo giornaliero) paga una multa da 38 a 152 euro. Prevista anche la revoca (oggi solo sospensione) per chi inverte il senso di marcia contrario a quello previsto su autostrade e strade extraurbane. Si stabilisce poi la possibilità, per gli autotrasportatori italiani, di effettuare immediatamente nelle mani dell'agente accertatore il pagamento in musura ridotta della sanzione per evitare il fermo ammininistrativo del veicolo (come già avviene oggi per le targhe EE).


Autovelox anche a noleggio (articolo 63). Agli enti locali è consentito acquisire autovelox anche a noleggio a canone fisso.


Bambini in moto (articolo 28). Cancellata la norma che consentiva di portare in moto bambini da 6 a 12 anni alloggiandoli su un apposito sedile di sicurezza omologato, con appoggi per gli arti superiori e inferiori. Attualmente, quindi, resta in vigore la disciplina per cui non è comunque possibile il trasporto dei bambini se il passeggero non è seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.


Cabotaggio (articolo 53). Si stabilisce che qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, vada incontro a una multa fino a 15mila euro, nonché al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di 6 mesi.


Casco elettronico e scatola nera (articolo 50). Viene specificato che il casco elettronico per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e la scatola nera sugli autoveicoli vengono introdotti in via sperimentale.

Casco in bici e cinture di sicurezza sulle minicar (articolo 29). Salta la norma sul casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino a 14 anni. Resta invece la norma che se si circola in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino all'alba o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati) è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le regole entrano in vigore subito. Operazione casco sicuro, durante la marcia, anche per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, a cui è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati rispettando le nuove norme Ue. D'ora in poi, anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avranno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza. Sono, invece, esentati dagli obblighi di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli a uso speciale, quando, però, sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali.


Comitato sicurezza stradale (articolo 47). È istituito un comitato per l'indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale presso il ministero delle Infrastrutture.


Competizioni sportive su strada (articolo 3). Arriva una deroga al divieto di circolazione per i veicoli ai quali siano state apportare modifiche alle caratteristiche costruttive. La deroga si applica ai veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive su strada, limitatamente - però - agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario agli spostamenti. Rimane fermo, tuttavia, l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile.


Confisca e fermo veicoli (articolo 46). Riscritto il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato. Tra le novità, la previsione che l'agente o l'organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro. Prevista, poi, la restituzione ai proprietari dei ciclomotori confiscati per violazione per le quali attualmente non prevista la confisca, previo, però, pagamento delle spese di recupero, trasporto, custodia.


Destinazione proventi multe (articolo 42). Dovranno servire per la manutenzione delle strade, il potenziamento della segnaletica, il finanziamento dei controlli e accertamento della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Una quota parte delle maggiori entrate andranno per il 25% al ministero dei Trasporti, il 10% al Viminale per l'acquisto di automezzi. Altro 5%, sempre al Viminale, per gli accertamenti sulle strade, e ulteriore 5%, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale. Il 5%, sarà dirottato invece a Viale Trastevere, al ministero dell'Istruzione, per promuovere programmi di sicurezza stradale in classe.


Documenti di circolazione (articolo 33). Il conducente professionale deve avere sempre con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, se prescritti.


Duplicato carta di circolazione (articolo 13). Un decreto del ministero dei Trasporti dovrà stabilire il procedimento di rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa. Tale procedura si potrà applicare anche ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale.


Educazione stradale in classe (articolo 46-bis). Dall'anno scolastico 2011-2012, il ministero dell'Istruzione predispone programmi di educazione stradale (a saldi erariali invariati).


Esami di guida e autoscuole (articolo 20). La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio del foglio rosa e, in caso di esito negativo, si potrà ripetere, nel limite di validità del predetto foglio rosa, per una volta soltanto. Per il rilascio del foglio rosa bisognerà, pure, aver superato una prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Previsto, anche, che l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B debba effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Per aprire un'autoscuola, poi, servono, tra l'altro, insegnanti di teoria e pratica, con almeno un'esperienza maturata negli ultimi 5 anni. Bisognerà, poi, svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente. In via transitoria, si stabilisce, tuttavia, che per le autoscuole che attualmente svolgono la formazione soltanto per il conseguimento delle patenti A e B, tale obbligo si applichi a decorrere dalla prima variazione nella titolarità dell'autoscuola. Alle province il compito di vigilare. L'attività di autoscuola non può essere, comunque, iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti richiesti e tale verifica va ripetuta con cadenza - almeno - triennale.


Estratto dei documenti di circolazione o di guida (articolo 10). Si prevede che la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione o di guida, sostituisca tali documenti per un periodo massimo di 30 giorni. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni. Spetterà al ministro dei Trasporti definire le nuove caratteristiche delle ricevute in questione e le regole tecniche per il loro rilascio.


Etilometri nei locali e "Happy hours" (articolo 55). Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l'obbligo all'uscita di un apparecchio precursore chimico-elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol. Si precisa che si tratta di un "obbligo" per tutti i locali, anche bar, alberghi, ristoranti che proseguono l'attività dopo le ore 24. La sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro. Il sindaco può consentire una deroga ma solo 2 volte l'anno (notte del 15 agosto e del 31 dicembre). Per gli esercizi "di vicinato" la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Si prevede poi che i concessionari demaniali di spiagge possano organizzare "happy hours", con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20, dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettaclo (con decorrenza dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge). Se non si rispettano le regole, scatta una sanzione pecuniare che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività, in caso di recidiva (3 casi nel biennio).


Farmaci pericolosi per la guida (articolo 56). Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministero del Welfare dovrà individuare (e successivamente tenere aggiornato) un elenco di farmaci che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti. Tali farmaci dovranno riportare sulle confezioni esterne o sui contenitori un pittogramma che indichi in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo. Se ci si scorderà di mettere il pittogramma il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco sarà soggetto a una multa che può arrivare fino a 25mila euro.


Guida accompagnata a 17 anni (articolo 16, comma 1). Si introduce una nuova normativa sulla "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con l'assistenza di un adulto, alle seguenti condizioni: a) che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni e b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su istanza del genitore o dell'eventuale rappresentante legale. In strada, si dovranno rispettare i limiti di velocità previsti per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, 100 Km/h, per le autostrade e 90 Km/h, per le strade extraurbane principali. In caso di guida accompagnata a 17 anni, l'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne. Qualora, poi, il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguirne di nuovo un'altra. Le medesime sanzioni si applicheranno anche se il minore viene pizzicato alla guida senza accompagnatore.


Innalzata a 68 anni l'età per condurre bus e autocarri (articolo 16, comma 2). Si prevede un aumento dell'età per trasportare persone e merci fino a 68 anni (oggi, 65). Arriva anche la facoltà di guidare oltre gli 80 anni a seguito del superamento di visita medica specialistica biennale (requisiti fisico-psichici) di fronte alla commissione medica locale.


Invalidi (articolo 59). I relativi contrassegni devono essere esposti sui veicoli. Il contrassegno non può contenere diciture dalla quali può individuarsi la persona fisica interessata.


Licenziamento autisti ubriachi (articolo 45, comma 1). Sarà considerata giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l'influsso di alcool.


Macchine agricole (articolo 15). Sale automaticamente da uno a 2 anni la validità dell'autorizzazione per le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste dalla legge. A beneficiarne, tutte le autorizzazioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Raddoppiano, però, imposta di bollo e, ove previsti, gli eventuali indennizzi relativi alla maggiore usura delle strade conseguente al transito di veicoli eccezionali. Previsto, anche, che il Governo introduca la previsione che le attrezzature delle macchine agricole possano essere utilizzate, anche, per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità.


Macchinette di bambini e invalidi (articolo 8). Non rientrano nella definizione di veicolo (e quindi non sono soggette alle norme del Codice della Strada), le macchinette dei bambini e quelle a uso degli invalidi che, secondo la normativa comunitaria, vengono annoverate fra gli ausili medici, anche se con motore. Si prevede, poi, che la circolazione delle macchine per uso di bambini o di invalidi sulle parti della strada riservate ai pedoni, già consentita dal Codice della Strada, debba, comunque, ora, avvenire «secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade».


Modifiche ciclomotori (articolo 14). Sanzioni in salita (da 779 a 3.119 euro, oggi da 78 a 311) per chi modifica i ciclomotori per aumentarne la velocità. Chi circola, invece, con un ciclomotore non più rispondente alle caratteristiche o che sviluppi velocità superiore a quella prevista paga da 389 a 1.559 euro. Giro di vite, pure, su chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppano una velocità superiore ai 45 Km/h, che dovrà pagare da mille a 4mila euro (oggi, da 78 a 311) Aumenta, anche, (portandola da 78 a 311 euro) la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di targa i cui dati non siano chiaramente visibili. Non ci sarà spazio per vacatio legis. Vale a dire, queste norme entreranno in vigore da subito, cioè il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta. Previsto, infine, un decreto ministeriale che definisce un calendario per l'attribuzione del certificato di circolazione e della targa a tutti i ciclomotori in circolazione.


Monitoraggio incidentalità stradale (articolo 57). Polizia ed enti locali dovranno trasmettere, in via telematica, ai Trasporti tutti i dati relativi a incidenti stradali. È autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.


Motore acceso quando il veicolo è in sosta (articolo 27). Ripristinato il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo. È stato però eliminato il riferimento al divieto in caso di sola fermata del veicolo. Viene invece cancellata la norma che consentiva la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali in mancanza di appositi parcheggi, se non recavano intralcio ai pedoni e disabili.


Multe a rate (articolo 40). Rateizzabili le multe a partire da 200 euro, in rate mensili da 100 euro, (prima il tetto era di 400 euro), a patto che si abbia un reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.


Neopatentati (articolo 18). Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati. Viene inoltre fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).


Niente minicar senza patente (articolo 45, comma 2). Chi ha subito il ritiro della patente non può condurre ciclomotori e microcar e non può conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.


No alla patente per chi importa, acquista o riceve droga (articolo 19). Si prevede che tra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano compresi anche coloro che illecitamente importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, che siano già stati condannati per reati contro la persona, il patrimonio, connessi a sostanze stupefacenti, o consistenti in violazioni del Codice della strada. Scatterà il ritiro a vita della patente (qualsiasi categoria) a chi sia stata revocata per la seconda volta la patente per il reato di omicidio colposo.


Notifica multe (articolo 38). I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni). Quando il verbale è contestato immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria entro 100 giorni dalla violazione. La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate. Inoltre, per semafori e accessi a ztl non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l'accertamento avviene tramite dispositivi o apparecchi omologati o con funzionamento automatico. Saranno i prefetti, poi, a essere compententi a individuare i tratti stradali fuori dai centri abitati dove posizionare gli impianti di rilevazione automatica delle violazioni.


Obbligo di lenti o apparecchi per la guida (articolo 30). Obbligo di usare lenti o apparecchi per la guida, se prescritti, per i titolari di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (il cosiddetto patentino). Tale obbligo è quindi esteso anche a ciclomotori e minicar ed entra in vigore subito.


Patenti estere (articolo 24). Previste pene pecuniarie per chi, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidi con patenti rilasciate da uno Stato estero non più in corso di validità (le multe sono salate: da 2.257 euro a 9.032, oltre al fermo amministrativo di 3 mesi). Giro di vite analogo per il guidatori professionali.


Patentino per i motorini (articolo 17). D'ora in avanti, nell'ambito dei corsi di preparazione per far guidare il motorino ai 14enni, bisognerà svolgere una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Inoltre, sempre ai fini del rilascio del patentino, bisognerà aver superato tutti gli esami e le prove teoriche previste, anche, previa attività di formazione, e una prova pratica di guida del ciclomotore. Quest'ultima, però, scatterà a decorrere dal 19 gennaio 2011, una volta che sarà recepita la normativa europea (Direttiva 2006/126/Ce) sulla patente di guida.


Permesso di guida a ore (articolo 44). Chi ha subito il ritiro della patente può ottenere dal prefetto un permesso di guida a ore, al massimo di 3 ore giornaliere per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali. Il periodo di sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali è stata consentita la guida.


Pneumatici da neve "sicuri" (articolo 1, commi da 1 a 4). Spetterà al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prevedere l'obbligo che i pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza. Bisognerà, poi, che tutti i veicoli, anche atipici, (a esclusione, però, di quelli da città, ultraleggeri, micro veicoli ad alimentazione elettrica e veicoli ibridi) siano muniti (o, almeno, abbiano a bordo) mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. Ci saranno sanzioni amministrative (pecuniarie) da 779 fino a 3.119 euro per chiunque importi, produca per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializzi pneumatici, sistemi, componenti o entità tecniche dei veicoli di tipo non omologato o privi della richiesta marcatura. Oltre, ovviamente, al sequestro e alla successiva confisca degli eventuali pezzi irregolari.


Proventi multe superamento limiti velocità (articolo 25). I proventi delle multe per eccesso di velocità, al netto delle spese, sono attribuiti al 50% all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento (proventi da impiegarsi nella regione in cui è avvenuto l'accertamento) e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, vale a dire al comune. La disposizione non si applica alle strade affidate in concessione. Gli enti devono destinare le quote dei proventi per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, comprese segnaletica e barriere, e di impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, al potenziamento delle attività di controllo delle violazioni. L'ente deve trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno una relazione al ministero delle Infrastrutture indicando l'ammontare complessivo dei proventi e gli interventi realizzati. La percentuale dei proventi è ridotta del 30% per l'ente che non trasmette la relazione. Si prevede, poi, un inasprimento delle sanzioni amministrative per chi sfora il limite di velocità. Per chi lo supera di oltre 40 Km/h, da 500 a 2mila euro e patente sospesa da 1 a 3 mesi. Chi supera, invece, il tetto di oltre 60 Km/h, dovrà pagare da 779 a 3.119 euro. Previsto, inoltre, che il posizionamento e l'uso degli autovelox fuori dai centri abitati non sia previsto entro un Km dal segnale del limite di velocità.


Pubblicità su strade e veicoli (articolo 5, comma 2). Arriva una stretta sulla pubblicità su strade e veicoli. In primo luogo, sono consentiti segnali (e quindi non più cartelli) di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e indicanti servizi di pubblico interesse. Bisognerà, però, avere l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada. In attesa, poi, di una revisione e un aggiornamento generale degli itinerari internazionali, si prevede che divieti e prescrizioni di pubblicità per strada si applichino solo alle strade classificate come A e B. Nelle strade indicate con la lettera C, bisognerà verificare, volta per volta, (sarà compito del ministro dei Trasporti) la sussistenza di comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale. Inoltre, si prevede che l'ente proprietario possa disporre dei mezzi pubblicitari rimossi se dopo 60 giorni non ne viene chiesta la restituzione da parte dell'autore della violazione, del proprietario o del possessore del terreno. Gli organi di polizia sono autorizzati ad accedere sul fondo privato dove è collocata la pubblicità per procedere alla sua rimozione. Mentre per quanto riguarda i veicoli, si stabilisce che la pubblicità a mezzo di altri veicoli sarà limitata alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, con verifiche periodiche sui prescritti oneri tributari. Sempre in tema di pubblicità sui veicoli, si ammette, anche, seppur con determinati limiti e prescrizioni, la pubblicità non luminosa per conto di terzi, anche, sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni.


Recupero punti (articolo 22). I punti persi sulla patente si riacquistano sostenendo una prova d'esame. La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati della autoscuole o da soggetti autorizzati dalla Motorizzazione, consente di riacquistare 6 punti (9, per chi ha la patente professionale). All'esame di idoneità tecnica si deve sottoporre il titolare della patente che, dopo una prima violazione che fa perdere almeno 5 punti, compia nell'arco di 12 mesi altre 2 violazioni non contestuali che fanno perdere ciascuna almeno 5 punti. Vengono poi elencate le principali variazioni sulla perdita dei punti. Per bilanciare il rigore delle misure, viene anche introdotto un sistema premiale, per cui, per i primi 3 anni dal rilascio della patente, la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti, determina l'attribuzione di un punto l'anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti l'anno, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazioni, giù previsto dalla normativa vigente). Il giro di vite entrerà in vigore da subito, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.


Revisione patente (articolo 23, comma 6). La revisione della patente scatta per i soggetti in condizione di coma prolungato (48 ore), oppure quando il conducente sia coinvolto in un incidente che ha determinato lesioni gravi a persone (e per lui ha significato la sospensione della patente) o, infine, quando il conducente minore di 18 anni, titolare di patente A, sia autore materiale di una violazione che determini, ugualmente, la sospensione della patente.


Revisioni (articolo 1, commi 5 e 6). Si fissa la sanzione da 78 a 311 euro per chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti e si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa (che di base oscilla tra 155 a 624 euro) per il veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione solo, però, in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sulla documento di circolazione (anziché sulla carta di circolazione, come era invece previsto prima) che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo per recarsi presso le officine autorizzate ovvero direttamente presso i Trasporti per fare la revisione. Fuori da tali ipotesi, nel caso in cui si è pizzicati a circolare, comunque, con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.842 a 7.369 euro. All'accertamento della violazione, consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni e in caso di reiterazione delle violazioni, arriva la confisca del mezzo.


Ricorso ai giudici di pace (articolo 41). Soppressa la norma che riduceva da 60 a 30 giorni il termine per proporre ricorso ai giudici di pace e introduceva lo specifico termine di 60 giorni se l'interessato risiedeva all'estero. Prevista, invece, la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica. Novità interessante sul fronte processuale: si stabilisce che l'opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. In tal modo, si esclude che la sospensione ai adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento. Al tempo stesso si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso al tribunale.


Rinnovo patente di guida (articolo 21 e 60). Addio al vecchio tagliandino autoadesivo: d'ora in poi dovrà essere rilasciato un duplicato della patente, con l'indicazione del nuovo termine di validità. Al momento del ricevimento della nuova patente, si dovrà distruggere quella scaduta. Previsto, inoltre, che la motorizzazione civile possa rilasciare ai titolari di patente, chiamati per sottoporsi alla visita medica per il rinnovo, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.


Segnalazione visiva e illuminazione veicoli (articolo 26). Si precisa che l'uso obbligatorio delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro, sia fuori che dentro i centri abitati, si applica non solo ai motocicli e ciclomotori, ma anche alle minicar. Sono esentati da tale obbligo esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico. Rispondendo ai dubbi sollevati dai tecnici del Senato, la nuova formulazione della norma prevede espressamente che chiunque violi queste norme sia soggetto alla sanzione pecuniaria da 38 a 155 euro.


Segnaletica stradale (articolo 6). Aumentano le sanzioni per chi non mantiene in perfetta efficienza la segnaletica stradale. Prima si pagavano da 78 a 311 euro, ora da 389 a 1.559. Inoltre, si consente l'apposizione temporanea di segnali stradali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nei casi di "emergenza", comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale.


Segnali luminosi (articolo 7). Arriva una nuova categoria di segnali luminosi: i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.


Semafori intelligenti (articolo 62). Disco verde ai semafori intelligenti (bisognerà però prima fissarne i criteri di omologazione). Si tratterà di dispositivi finalizzati alla visualizzazione del tempo residuo, all'accensione delle luci degli impianti semaforici, nonché di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo. Entreranno in vigore 6 mesi dopo l'adozione dei criteri di omologazione.


Servizi sociali (articolo 58). Disposto, a richiesta, l'affidamento in prova ai servizi sociali il luogo dell'arresto, qualora il conducente sia incorso nel reato di guida reiterata di autoveicoli o motocicli senza aver conseguito la patente, ovvero in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe.


Servizio di noleggio con conducente (articolo 9). La norma amplia il novero di mezzi che possono essere adibiti a effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Oltre alle classiche autovetture, si ammettono, pure, i motocicli (che possono essere con o senza sidecar), i tricicli, i quadricicli, gli autobus, e, pure, gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e le famose "carrozzelle", cioè, i veicoli a trazione animale. Vale la pena ricordare che per la definizione di "sidecar" occorre far riferimento all'articolo 47 del Codice della Strada, che classifica nella categoria L4, i veicoli a 3 ruote asimmetriche (rispetto all'asse longitudinale mediano), con cilindrata del motore superiore ai 50 cc o con velocità massima di costruzione superiore ai 50 Km/h (motocicli con carrozzetta laterale).


Sirena anche per i mezzi di soccorso per animali (articolo 32). L'uso di sirena e lampeggiante è consentito anche ai conducenti di ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi di urgenza di istituto, che saranno individuati da un decreto Infrastrutture, che definirà anche le condizioni per le quali il trasporto di un animale può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, e la documentazione da esibire dopo l'eventuale controllo da parte delle autorità di polizia stradale. Si prevede, poi, una multa fino a 1.559 euro per chi, dopo aver causato un incidente con danni ad animali d'affezione, da reddito o protetti, non si ferma e presta soccorso all'animale. La multa è, invece, al massimo di 311 euro per chi comunque coinvolto nell'incidente omette di prestare soccorso.


Strade e autostrade (articolo 49). Prevista una nuova procedura, che coinvolge anche le Regioni, per la modifica e l'aggiornamento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale esistente. Le modifiche possono riguardare non solo intere strade, ma anche tronchi di strada. Per le varianti, l'integrazione avverrò d'ufficio.


Strade "sicure" (articolo 48). Si introduce un obbligo specifico in capo agli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità: quello di porre in essere specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.


Stretta sull'intestazione fittizia dei veicoli (articolo 12). Norme più puntuali per evitare l'intestazione fittizia dei veicoli. Ogni mutamento di intestazione deve essere registrato entro 30 giorni. Dalla carta o dal certificato di circolazione deve risultare il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. Sanzione da 500 a 2mila euro per chi abbia chiesto o ottenuto documenti in violazione della normativa. La sanzione si applica anche a chi abbia avuto la disponibilità del mezzo e al proprietario dissimulato. Il veicolo per il quale viene rilasciata la carta o certificato di circolazione in violazione delle norme sull'intestazione dei veicoli viene cancellato d'ufficio dal Pra.


Targhe personale e dei rimorchi (articolo 11). Previsto che il competente ufficio dei Trasporti, su richiesta dell'acquirente, emetta e rilasci una nuova carta di circolazione che tenga conto di tutti i mutamenti intervenuti. La carta di circolazione è aggiornata anche in caso di trasferimento di residenza, come pure in quello di trasferimento di sede di persona giuridica. Viene precisato, poi, che le targhe di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione, o, a seguito di modifica del Senato, sospensione dalla circolazione. Spetterà, inoltre, al Governo procedere alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, in modo di renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. La disciplina relativa al rinnovo e all'aggiornamento della carta di circolazione e alla targa personale si applica a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione. Le novità si applicheranno ai soli rimorchi immatricolati dopo l'entrata in vigore delle nuove norme. E' fatta, comunque, salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi già immessi in circolazione. Se si circola senza targa, scatterà il fermo amministrativo o, in caso di reiterazione, la confisca del mezzo.


Trasporti eccezionali (articolo 4). Vengono modificate le norme in materia di veicoli e trasporti eccezionali. I suddetti trasporti e veicoli sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, che può essere subordinata a un servizio di scorta della polizia stradale o a un servizio di scorta tecnica, che quindi potrà essere solo privata. Viene infatti eliminata la precedente previsione che indicava anche la polizia della strada. Si prevede, comunque, che qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa.


Veicoli a metano, elettrici e ibridi (articolo 2, comma 2). Spetterà al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilire, con proprio decreto, nel rispetto dei parametri e vincoli imposti dall'Ue, criteri e modalità per i veicoli ad alimentazione a metano, Gpl, elettrica e ibrida per applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o Gpl, alla massa delle bombole del metano o Gpl e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori. Dovranno essere definite, anche, le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione. In ogni caso, la riduzione di massa a vuoto in ordine di marcia non può superare il limite massimo del 10% della massa complessiva a pieno carico del veicolo stesso, quando tale valore percentuale è inferiore a una tonnellata. Negli altri casi, non può superare una tonnellata. La norma estende infine anche ai veicoli alimentati a Gpl, elettrici e ibridi (oltre quindi agli originari veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano) la previsione che la riduzione di massa a vuoti si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.


Veicoli confiscati (articolo 43). Prevista l'assegnazione, a richiesta, agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato (anche enti pubblici) operanti nel settore della giustizia, della protezione civile e della tutela ambientale, dei veicoli confiscati a seguito di reati connessi a droga e alcol. In assenza di richieste, i veicoli saranno venduti.


Veicoli inquinanti (articolo 2, comma 1). Si introducono misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli. In particolare, d'ora in avanti, chi non rispetta i vari provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati, andando in giro con mezzi appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte dal divieto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 a 624 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.


Verbale informatico (articolo 37). In materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni, il verbale può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici e indicandone i contenuti essenziali (sommaria descrizione del fatto accertato, elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore, targa del veicolo con cui è commessa la violazione).


Vietato sporcare le strade (articolo 5, comma 1). Disco verde al divieto, più severo, di "insozzare" le strade e le sue pertinenza, gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in corsa. La sanzione per chi viola la norma va da 100 a 400 euro (mentre la misura originaria oscillava dai 23 ai 92 euro), con, in aggiunta, la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.
Rover 200Mk3Posted: 30/7/2010, 11:48
questo è un articolo preso da internet approvato ed entrato in vigore... potete spiegarmi meglio cosa vuol intendere nello specifico... datemi qualche delucidazione

"«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed
entita' tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai
sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al
periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di
ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di
cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli, sono
soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI». "


ragazzi mi date qualche delucidazione su questo nuovo codice della strada visto che nn ci sto capendo niente.. mi è stato mandato un messaggio da tecnostrada e ora non so se è una baggianata per fare soldi con le omologazioni oppure è la verita...
aspetto vostre notizie

ecco il messaggio
Il disegno di legge proposto da FITS entra nel codice della strada, con la legge 120 del 28 luglio 2010.
Ora chiunque circola con un veicolo che monta accessori, sistemi e unità tecniche indipendenti non approvati (certificati da ente europeo o da MCTC) e non omologati, rischia anche la confisca.
druagoPosted: 30/7/2010, 11:39
si bisogna soccorrere anche un animale investito...pena severe sanzioni
AleksHFPosted: 30/7/2010, 00:35
va bene che vogliamo migliorare la sicurezza
ma come mai queste riforme si fanno in breve tempo e sto cacchio di tuning da tre anni non si mettono d'accordo?

ma poi ho sentito che se investi un animale domestico devi soccorrerlo come fosse una persona
PoloSPLPosted: 29/7/2010, 15:12

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SÌ AL CODICE DELLA STRADA,
"TUTTE LE NUOVE NORME"



Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di riforma del codice di sicurezza della strada. I voti a favore sono stati 145, le astensioni 122 e nessun voto contrario. Il provvedimento era in quarta lettura. Il prossimo esodo estivo avverrà dunque con le nuove norme sulla sicurezza.

ZERO ALCOL PER I NEOPATENTATI Zero alcol per i neopatentati, divieto di vendere alcolici negli autogrill dopo le 22, ritiro della patente dopo tre infrazioni gravi. Per il grande esodo di agosto gli italiani dovranno attenersi alle nuove regole sulla sicurezza stradale che il Senato si accinge ad approvare in via definitiva. Il voto di domani mattina a Palazzo Madama metterà la parola fine a una discussione durata quasi due anni, nel corso della quale il disegno di legge si è arricchito di nuovi contenuti, fino alla versione attuale. Le novità maggiori riguardano l'alcol, la causa numero uno, insieme alla stanchezza e alla distrazione, degli incidenti mortali sulla strade italiane. I destinatari delle nuove regole sono soprattutto i giovani, ma il disegno di legge non riguarda solo loro. Il divieto assoluto di bere anche un solo goccio di alcol riguarda chi ha preso la patente da meno di tre anni, ma anche tutti coloro che lavorano al volante: autisti, tassisti, camionisti. Per costoro è previsto il licenziamento per giusta causa se subiscono la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Per tutti è previsto un aumento delle sanzioni se si è sorpresi a guidare con un tasso alcolico superiore a quello consentito dalla legge. Sempre con l'obiettivo di limitare i danni del bere, il disegno di legge vieta la vendita degli alcolici nei locali pubblici: scatterà alle tre di notte e durerà fino alle sei di mattina, con deroghe previste solo per Ferragosto e Capodanno. La stretta sarà più severa per gli autogrill, dove non potranno essere vendita superalcolici a partire dalle dieci di sera. Per i ristoranti sarà obbligatorio possedere un etilometro, da mettere a disposizione dei clienti, per una prova prima di mettersi al volante. Unica concessione agli amanti della bottiglia, la concessione di tre ore al giorno di guida per recarsi al lavoro o per assistere un familiare disabile per coloro che hanno avuto la patente sospesa. Ma le nuove regole del codice della strda non riguardano solo la piaga dell'alcol sulle strade. Tra un passaggio e l'altro in commissione, i parlamentari hanno avuto modo di dare il via libera alla targa personalizzata e di stabilire che per continuare a guidare gli ultraottantenni dovranno sottoporsi a una visita medica ogni due anni. Un'altra mini-stretta riguarda mincar e motorini: decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza minicar che superano i 45 km/h (si rischieranno fino a 4.000 euro di multa) e per le officine che tuccano i motocicli (multe fino a 3.119 euro). Sulle minicar sarà obbligatorio l'uso delle cinture. Infine, i limiti di velocità sulle autostrade. Al termine di una lunga discussione il Parlamento ha deciso di confermare la facoltà per le società autostradali di portare i limiti a 150 km/h nei tratti a tre corsie, a patto però che sia presente il tutor.

MATTEOLI: «MAGGIORE SICUREZZA» L'approvazione della riforma del Codice della strada «è un risultato rilevante e atteso che darà più sicurezza sulle vie di comunicazione»: è il giudizio di soddisfazione del ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, presente in Senato al momento della votazione. «È il frutto di un lavoro comune di Governo e Parlamento - ha aggiunto Matteoli - che in questa occasione ha visto tutte le forze politiche convergere su un testo condiviso». «Il Codice - ha aggiunto Matteoli - sposa maggiore severità con la maggiore prevenzione e rappresenta per le Forze dell'Ordine uno strumento efficace per il loro delicato lavoro quotidiano. Fra le misure, particolare rilievo assumono il divieto di guidare sotto l'effetto di alcool o droghe per i neopatentati, i giovani fino a 21 anni e gli autisti professionali, le nuove norme restrittive per l'uso delle minicar e un sistema di perdita e riacquisto dei punti della patente più severo ed efficace. Di grande rilievo - ha concluso il ministro - anche la previsione della sicurezza stradale come materia obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado».

BERLUSCONI: BUONA NOTIZIA «Il Senato ha oggi approvato in via definitiva la riforma del codice della strada che entrerà in vigore venerdì all'avvio del grande esodo estivo. Il nostro governo nel 2003 con la patente a punti contribuì a far diminuire gli incidenti mortali dai 7.000 del 2002 ai 4.500 di oggi. Con questo nuovo provvedimento, e con il miglioramento che gli investimenti in corso nelle infrastrutture apporteranno alla circolazione, diminuirà ulteriormente il numero degli incidenti e la mortalità sulle strade. Credo che queste siano buone notizie per gli italiani, specie alla vigilia dell'esodo estivo». Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
espritlibre.baPosted: 6/5/2010, 20:35
Riforma Codice strada Via libera del Senato


ROMA - Via libera dal Senato al disegno di legge che riforma il Codice della strada. Il provvedimento e' stato approvato con 138 voti favorevoli, 3 contrari e 122 astenuti. A favore hanno votato Pdl e Lega. Si sono astenuti i senatori del Pd, dell'Italia dei Valori, del Gruppo Misto e delle Autonomie.

Dal Senato esce un codice della strada ampiamente modificato rispetto al testo della Camera. Il ddl sulla sicurezza stradale approvato dall' Aula in sede redigente torna ora all'esame della Camera in terza lettura. Tra le principali novità c'é, innanzitutto, un giro di vite sull'uso degli alcolici, sulle minicar, sui neopatentati e sul trasporto dei bambini su motocicli o biciclette mentre non cambiano i limiti di velocità e salta la norma sugli autisti di auto blu che incappano in infrazioni.

Ecco le principali novità di un codice con cui devono fare i conti milioni di automobilisti di uno dei paesi più motorizzati al mondo, con 35 milioni di automezzi in circolazione e un altissimo numero di vittime da incidenti.

- LIMITE VELOCITA' NON CAMBIA
: è tramontata l'ipotesi di elevarlo a 150 km/h. Rimane il limite a 130 Km/h con la discrezionalità delle società autostradali di consentire i 150 nei tratti a tre corsie, con i tutor installati e con favorevoli condizioni metereologiche.

- AUTISTI AUTO BLU: è saltato l'emendamento che evitava agli autisti della "casta" di vedersi sottrarre i punti dalla patente quando commettono infrazioni. Un odg demanda al governo la decisione di prevedere un'apposita patente di servizio dove sottrarre i punti quando sono in servizio.

- TEST ANTIDROGA: Chi vorrà prendere la patente deve sottoporsi prima a un test antidroga. Obbligatorio anche per il rinnovo della patente di chi guida mezzi pubblici, taxi e camion.

- LICENZIAMENTO AUTISTA: Chi ha subito la sospensione della patente professionale perché ubriaco o sotto gli effetti della droga, può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro.

- DEROGA A PATENTE SOSPESA:
si può chiedere al prefetto una deroga di tre ore al giorno per recarsi al lavoro o per fini sociali o umanitari. Però contemporaneamente alle tre ore concesse vengono raddoppiati i tempi della sospensione della patente.

- MINICAR: entrano per la prima volta nel nuovo codice le macchinine guidate dai minorenni (dai 14 anni in su) senza patente. E' obbligatorio l'uso delle cinture, chi ha avuto la patente sospesa non può aggirare il divieto utilizzando una minicar o un motorino e multe salate per chi vuole truccare il motore che non può superare i 50 di cilindrata. Il meccanico paga una multa da 389 fino a 1.556 euro e il proprietario da 148 fino a 594 euro.

- SIGARETTE NESSUN DIVIETO: una buona notizia per i fumatori, bocciata l'ipotesi di vietare di fumare a chi guida.

- RISTORANTI CON ETILOMETRO: è obbligatorio per i ristoratori possedere i "precursori", è un minietilometro che ogni cliente potrà utilizzare prima di mettersi alla guida.

- DIVIETO ALCOLICI: scatta alle tre di notte il divieto per i locali notturni di vendere le bevande alcoliche. Inoltre al Senato è stata introdotta la norma che vieta negli autogrill sulle autostrade la vendita di bevande superalcoliche dalle ore 22 alla 6 con multe che vanno da 2.500 a 7.000 euro mentre dalle ore 2 alle 7 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche. In questo caso le multe vanno da 3.500 a 10.500 euro. Se in due anni i gestori non rispettano più volte il divieto avranno la licenza di vendita sospesa per 30 giorni.

- NO ALCOL CAMIONISTI E NEOPATENTATI: gli autotrasportatori e chi ha preso la patente entro tre anni non potranno bere alcolici prima di mettersi alla guida. Multa prevista: da 155 a 624 euro.

- TARGA PERSONALE: non è più legata all' automobile ma al proprietario, che la utilizzerà se acquista un nuovo veicolo.

- MULTE DIVISE TRA ENTI E COMUNI: cambia il testo della Camera, i proventi delle multe vanno un 50% ai proprietari delle strade e un 50% agli enti accertatori: Comuni o Province.

- MULTE A RATE: è possibile pagarle così dai 200 euro in sù (prima era dai 400 in su) ma ne beneficia chi ha un reddito fino a 15 mila euro. E' saltato, però, lo sconto di un terzo se vengono pagate per intero entro 10 giorni.

- TEMPI BREVI NOTIFICA MULTE : si passa dagli attuali 150 giorni a 60 giorni come limite massimo.

- PATENTINO PER CICLOMOTORI: è introdotta dal primo gennaio 2011 una prova pratica di guida per chi ha un motorino 50 di cilindrata come previsto dalle direttive comunitarie.

- MOTOCICLI CON BAMBINI: chi trasporta un bambino (fino a un metro e mezzo di altezza) non deve superare i 60 km/h. Per i minori dai 5 ai 12 anni è obbligatorio un apposito seggiolino e sarà il ministero dei Trasporti a definirne le caratteristiche. E' saltata l'ipotesi del casco integrale obbligatorio così come del paraschiena obbligatorio.

- CASCO SULLA BICI: è obbligatorio solo per i ragazzi fino a 14 anni.

- NIENTE PUNTI PATENTE PER CICLISTI: chi commette una infrazione con la bicicletta pagherà una multa ma non vedrà tolti i punti dalla sua patente. Inoltre, nessuna sanzione se si parcheggia la bici sul marciapiede o nelle aree pedonali.

- AGEVOLAZIONI PER PORTATORI HANDICAP: ci sono sgravi fiscali per chi acquista autoveicoli.

- CIRCOLAZIONE AUTO RALLY: le auto che partecipano alle competizioni sportive potranno circolare liberamente per spostarsi da una parte all' altra del circuito.

- TIR E BUS FINO A 70 ANNI: è stata innalzata dai 65 ai 70 anni l'età dei conducenti di mezzi pubblici, autocarri e tir.

- AUTONOLEGGIO CON SIDECAR: accanto alle professioni tradizionali dei taxisti e dei conducenti di limousine trova posto anche il conducente di sidecar.